Normativa marchio d'impresa

Riportiamo il testo del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 recante il Codice della proprietà industriale.

Il codice comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Più che di un codice si tratta di un vero e proprio testo unico della specifica materia, che, senza apportare modifiche di rilievo alla normativa attualmente vigente in tema di marchi, brevetti d'invenzione, modelli e disegni, riunisce e riordina, in un solo documento, tutta una serie di leggi che vengono ad essere sostituite ed abrogate.

Il codice si compone di 245 articoli che sostituiscono, abrogandole in blocco, 39 leggi, oltre a diverse disposizioni di rango secondario. Oltre ai brevetti per invenzione, ai marchi e degli altri segni distintivi e e ai modelli di utilita' gia' ampiamente regolati dalle leggi del 1942, regola anche le nuove varieta' vegetali, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

STRALCIO NORMATIVA MARCHIO D'IMPRESA NAZIONALE

Possono costituire oggetto di un marchio d'Impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una Impresa da quelli di altre imprese.

Possono altresì costituire oggetto di un marchio d'Impresa i marchi scaduti da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o quelli che possano considerarsi decaduti per non uso al momento della proposizione della domanda principale o riconversione di nullità.

La registrazione del marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, è rinnovabile e non dovrete pagare nulla prima della scadenza.

Dopo il deposito si potra' mettere il logo D per depositato. Ad avvenuta registrazione (un paio di anni) sara' possibile apporre sul marchio il logo R per registrato. L'utilizzo dei simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato è facoltativo.

Tanti chiedono il significato del simbolo TM e molti "addetti ai lavori" si industriano a dare spiegazioni piu' o meno fantasiose. Noi riportiamo quanto affermato dalla WIPO (l'agenzia delle Nazioni Unite competente per i marchi internazionali) sul proprio sito, che il simbolo TM indica un segno utilizzato dal titolare come un marchio a prescindere se esso sia l'oggetto o no di una domanda di registrazione.

Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 Euro a 516,46 Euro.

Il proprietario di un marchio anteriore che ha tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l'uso di un marchio posteriore essendone a conoscenza, non potrà più fare domanda diretta alla dichiarazione di invalidità, né opporsi all'uso del marchio medesimo.

STRALCIO NORMATIVA MARCHIO D'IMPRESA COMUNITARIO

Il Marchio Comunitario consente di poter ottenere con un'unica domanda un brevetto valido su tutto il territorio della Comunità Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia), nel senso che tale marchio potrà essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità.

Il Marchio Comunitario coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascun paese europeo. Un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio comunitario e viceversa perche' hanno pari valore.

Se la domanda di registrazione di Marchio Comunitario non viene accettata per motivi esistenti soltanto in alcuni paesi dell'Unione, la domanda può, in certi casi, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento.

STRALCIO NORMATIVA MARCHIO D'IMPRESA INTERNAZIONALE

Per depositare un marchio internazionale e' obbligatorio aver depositato predententemente un identico marchio nazionale. Quindi, il deposito del marchio internazionale, permette di estendere la protezione del Vostro marchio nazionale in uno o piu' paesi designati fra i 76 aderenti all' Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo).

Con il marchio internazionale potete tutelare esclusivamente le classi gia' presenti nella precedente domanda nazionale o al limite eliminarne alcune, ma mai aggiungerne.

Priorità: Se il marchio internazionale viene depositato entro sei mesi dal deposito nazionale, la protezione internazionale parte dalla data del deposito nazionale. Altrimenti il Vostro marchio risultera' tutelato all'estero solo a partire dalla data di deposito del marchio internazionale.

La registrazione del marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda NAZIONALE e non dovrete pagare nulla prima della scadenza.

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